PERCHE’ NEI DUE DDL MANCA IL QUORUM PER LA VALIDITA’ DEL REFERENDUM?

UNA “ADDETTA AI LAVORI” PONE UNA QUESTIONE IMPORTANTE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA TRANSIZIONE ALLA FLEXSECURITYY E QUELLO IN MATERIA DI SCIOPERO NEI TRASPORTI PUBBLICI

Lettera pervenuta il 26 febbraio 2009

Caro Pietro,

Le scrivo come Responsabile di relazioni sindacali di una Unione di Comuni.

Sto leggendo i testi che ha preparato in tema di flexsecurity che trovo molto interessanti e in tema di scioperi nei Trasporti. 

In entrambi i testi, più o meno con qualche sfumatura, si dispone tra l’altro questo dato di riferimento al fine di valutare la rappresentatività dell’organizzazione sindacale:
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;
b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto la pattuizione collettiva a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell’azienda e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.
Vorrei chiederle se è voluta la mancata previsione di un quorum di votanti. Perché mi pare evidente che la previsione che viene proposta in entrambi i DDL, in assenza della fissazione di un numero minimo di votanti tra gli aventi diritto, resta una rappresentatività circoscritta al numero di lavoratori che di volta in volta partecipino alla consultazione. Numero che potrebbe NON essere rappresentativo dell’intero corpo di dipendenti dell’azienda. Potrebbe essere anche largamente minoritario. Eppure la proclamazione di uno sciopero potrebbe essere efficace. O l’applicazione del sistema di protezione. A seconda del DDL che prendiamo a riferimento.
Ora devo dire che la “svista”, se tale è stata, è comprensibile se si voleva comunque valorizzare l’iniziativa sindacale contrariamente ai disegni Governativi. Mi pare comunque quantomeno “curiosa”.
Mi scuso se le porto via un po’ di tempo. La ringrazio se vorrà chiarirmi dove il mio ragionamento interpretativo su questo particolare punto dei due DDL difetta.
Grazie
Sylvia Kranz

E’ vero: in entrambi i disegni di legge manca l’indicazione di un quorum necessario per la validità del referendum. Il motivo dell’omissione sta nella scelta di privilegiare la volontà espressa dalla parte più attiva dei lavoratori, da quella che partecipa di più alla vita sindacale nell’impresa. Non sono affatto sicuro, però, della bontà di questa scelta: se, all’esito del dibattito su questi disegni di legge, mi convincerò del contrario, sono pronto a correggerli, introducendo questo requisito.  (p.i.)

 

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