AVVICINARE IL DIRITTO AL MONDO DEL LAVORO REALE

IL PROBLEMA DELLA SCOLLATURA TRA L’ORDINAMENTO STATUALE E IL SENSO COMUNE DIFFUSO NELLE AZIENDE
Articolo pubblicato su Il Giornale – 5 maggio 2008

                Il diritto del lavoro italiano si caratterizza per un tasso molto elevato di ineffettività. Non mi riferisco soltanto al “lavoro nero” (da decenni, ormai, tolleriamo una percentuale di lavoro irregolare tra le più alte in Europa), sovente controllato dalla criminalità organizzata, quanto alla distanza che separa la disciplina legale dal senso comune diffuso, anche nelle aziende regolari e tra le persone che più hanno a cuore la cultura della legalità.

È molto diffuso, per esempio, il ricorso al contratto di collaborazione autonoma in situazioni nelle quali la legge ‑ in particolare la legge Biagi, assai severa su questo punto ‑ imporrebbe la forma del lavoro subordinato. In una parte dei casi questa simulazione illecita è vissuta anche dal lavoratore come ingiusta; e lo è effettivamente. Ma in molti altri casi non è così e il lavoratore stesso considererebbe come un’azione riprovevole il denunciare il contratto irregolare all’ispettorato o al giudice: “la parola data conta più della legge”. Qui non si tratta della cultura mafiosa che preferisce all’ordinamento statuale quello imposto dalle cosche, ma della cultura di gente per bene, dei ceti produttivi che costituiscono il nerbo del nostro sistema economico.

Uno scollamento analogo tra diritto statuale e senso comune diffuso si osserva nella disciplina delle astensioni dal lavoro. Non mi riferisco soltanto alla possibilità che il nostro ordinamento dà ai lavoratori dipendenti di “mettersi in malattia”, reiteratamente o per lunghi periodi, sostanzialmente senza alcun controllo attendibile; ma anche allo sterminato catalogo dei permessi e aspettative previsti dalla legge per i motivi più svariati, di cui una minoranza di lavoratori si avvale largamente, soprattutto nel settore pubblico, dove il controllo di efficienza e produttività non ha corso. Nel settore privato, invece, l’avvalersi a ruota libera di queste molteplici facoltà di sospensione della prestazione senza alcun coordinamento con le esigenze aziendali, per quanto formalmente legittimo, è considerato una scorrettezza, un comportamento sleale. È considerato tale non soltanto dal padroncino avaro o dal direttore del personale arcigno, ma pure dall’imprenditore più corretto e attento al benessere dei propri dipendenti. Di più: è considerato un comportamento scorretto e sleale dagli stessi colleghi, ai quali l’assenteista accolla la parte non svolta del proprio lavoro e infligge di fatto una riduzione delle retribuzioni.

Fattori rilevanti di ineffettività del nostro diritto del lavoro sono anche la sua complicatezza e il mutare continuo delle normative inderogabili, dettate sovente in riferimento ad aspetti molto particolari del rapporto. Oggi, per esempio, una banale variazione dell’orario su cui azienda e lavoratore potrebbero accordarsi a costo zero può richiedere una costosa consulenza sulla disciplina della materia; salvo scoprire che l’ultima modifica legislativa vieterebbe l’accordo e quindi – come comunemente accade ‑ procedere alla variazione concordata ignorando la legge.

Una normativa che ha la pretesa di disciplinare inderogabilmente decine di milioni di rapporti deve in primo luogo essere agevolmente conoscibile da decine di milioni di persone. Lungi dal soddisfare questo requisito, oggi la nostra legislazione del lavoro è difficilmente conoscibile persino dagli esperti della materia. Confesso che io stesso, pur insegnando il diritto del lavoro e praticandolo nelle aule giudiziali da molti anni, mi scopro talvolta a ignorare l’esistenza di una norma, anche riferita a un aspetto non secondario della materia, magari nascosta in uno degli innumerevoli commi di un articolo dell’ultima legge finanziaria.

Ogni riforma legislativa dovrebbe essere accompagnata da una vasta e capillare campagna di informazione, volta a far percepire immediatamente il contenuto della nuova disciplina alle centinaia di migliaia o milioni di soggetti interessati, senza che, almeno in prima battuta, occorra la mediazione dei consulenti. In altre parole, il legislatore non dovrebbe essere vincolato soltanto alla copertura finanziaria dei propri provvedimenti, bensì anche a una sorta di “copertura conoscitiva” o “divulgativa”, consistente in un’intensa attività di diffusione mediatica dei contenuti della nuova legge. L’obbligo di garantire l’agevole conoscibilità delle nuove norme a livello di massa contribuirebbe forse ad arginare quel legiferare disordinato e alluvionale, a getto continuo, che ha indotto qualcuno a proporre, per la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, l’uso di tabelloni a caratteri rotanti, come quelli che negli aeroporti indicano di ora in ora gli arrivi e le partenze.
            Il recupero dell’effettività del nostro diritto del lavoro passa non soltanto attraverso un suo riavvicinamento al comune sentire della parte migliore dei suoi destinatari, ma anche attraverso una sua progressiva semplificazione.

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