IL PROBLEMA NON RIGUARDA SOLTANTO IL TEMPO MEDIO DEI GIUDIZI, BENSÌ LA VARIABILITÀ DA GIUDICE A GIUDICE – E IL PROBLEMA SI AGGRAVA SE A VARIARE STABILMENTE NON È SOLO LA DURATA, MA ANCHE IL CRITERIO DI GIUDIZIO
Lettera di Pietro Martello (Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano), pubblicata sul Corriere della Sera del 7 marzo 2012, a seguito dell’articolo di Andrea Ichino e Paolo Pinotti pubblicato sullo stesso quotidiano il 3 marzo 2012 – segue la replica degli stessi Andrea Ichino e Paolo Pinotti – A questo articolo hanno risposto anche Carla Ponterio e Roberto Riverso con lettera pubblicata su Lavoce.info il 6 marzo 2012
LA LETTERA DI PIETRO MARTELLO
Egregio Direttore,
non conosco la fonte dalla quale Andrea Ichino e Paolo Pinotti ricavano le cifre sulla durata del processo del lavoro nei Tribunali di Milano, Roma, Torino riportate nell’articolo del 3 marzo scorso .
Posso solo rilevare che si tratta di ricerca abbastanza datata e, per ciò stesso, di limitata utilità per una analisi riferita al momento attuale: in questa materia in continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale, otto anni sono un tempo lunghissimo.
Se i due autori avessero cercato dati più aggiornati, avrei potuto informarli del fatto che nel 2011 la durata media del processo del lavoro a Milano è stata di 185 giorni.
E questo nonostante che, nello stesso anno, il numero della cause nuove abbia registrato un incremento del 40% rispetto all’anno precedente; cui ha corrisposto una significativa crescita del numero dei procedimenti definiti dai giudici, aumentato del 6,7% rispetto al 2010.
Si tratta di risultati, credo, degni di nota; resi possibili da un impegno lavorativo estremo dei giudici di Milano (al pari della maggior parte delle altre sedi giudiziarie), la cui portata risalta ancor più se si considera che il Tribunale del Lavoro di Milano ha un numero di giudici pari a un terzo di quello di altri Tribunali di analoghe dimensioni.
Credo, poi, che l’analisi andrebbe affinata anche a proposito delle 11mila cause di licenziamento considerate dai due autori. Infatti, sarebbe necessario, prima di trarre conclusioni, vedere quante di queste riguardano la “stabilità reale”, cioè l’obbligo di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore licenziato ingiustamente. Se una analisi del genere fosse stata fatta (magari con riferimento a dati più aggiornati), molto verosimilmente avrebbe mostrato che la maggior parte delle cause di licenziamento riguarda situazioni di “stabilità obbligatoria”, nelle quali il datore di lavoro può scegliere se riassumere o pagare una somma al dipendente .
Ho ritenuto utile fornire queste poche cifre, sia perché ritengo giusto far conoscere un caso (non l’unico,per altro) di amministrazione della giustizia “virtuosa”, il cui merito va riconosciuto doverosamente ai giudici del Tribunale del Lavoro e alle modalità organizzative introdotte dalla Presidenza del tribunale di Milano; sia perché credo che la precisione dei dati favorisce la correttezza delle analisi e la congruità delle conclusioni e delle proposte che se ne traggono (e credo che su ciò i due autori saranno d’accordo).
Suscita, poi, molte perplessità l’accostamento (fatto nel titolo e nel testo, e accentuato nell’illustrazione) fra la decisione del processo e la roulette russa.
L’incertezza sull’esito finale e sulla decisione del giudice, infatti, costituisce una caratteristica propria di ogni processo, anche di quello più celere.
Lo studioso sa bene che la funzione di interpretazione delle leggi è tipica del giurista (giudice o avvocato); e che la (relativa) pluralità degli orientamenti giurisprudenziali costituisce una caratteristica peculiare, e preziosa, del processo.
A meno che non si voglia ipotizzare un modello di processo nel quale il risultato è predeterminato e la decisione è nota in anticipo.
Ma se questo fosse il pensiero degli autori, credo, e temo, che essi finirebbero con l’avere troppa ragione.
E allora, più che una roulette russa, il processo sarebbe un juke-box.
KKK
LA REPLICA DI ANDREA ICHINO E PAOLO PINOTTI
Ringraziamo il Dr. Martello per il suo gradito commento che consente di continuare il dialogo su una questione di grande rilevanza.
Riconosciamo che i nostri dati non sono recenti, ma hanno il vantaggio di consentire la misurazione della durata totale effettiva di tutti i processi iscritti a ruolo in un dato periodo, fino alla loro completa conclusione. La considerazione di cause recenti generalmente non consente questa possibilità.
In ogni caso, ciò che invita ad una riflessione nei nostri risultati non è tanto la durata media dei processi, quanto la variabilità di durate e di orientamenti decisionali tra i giudici di una stessa sede, posti di fronte a fattispecie statisticamente simili. Il dato medio riportato dal Dr. Martello, che è indice di miglioramenti davvero notevoli del Tribunale di Milano nel suo complesso, non è però rilevante ai fini del valutare la variabilità al suo interno. Ma se egli volesse darci accesso ai dati recenti del suo tribunale potremmo verificare se la variabilità tra magistrati che noi abbiamo riscontrato nel 2003-2005 permanga ancora, sia per i tempi che per gli esiti del giudizio.
La nostra ipotesi è che se anche guardassimo ai dati recenti, emergerebbe un variabilità analoga, che non può lasciarci indifferenti pensando a come è percepita dal cittadino. Ovviamente, non mettiamo in discussione il metodo dell’assegnazione casuale dei procedimenti ai magistrati di una stessa sede, che costituisce il modo in cui viene applicato, in molti tribunali, l’art. 25 della Costituzione (“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”) assicurando che non vi sia alcun tipo di correlazione tra il giudice e i casi a lei o lui assegnati. I termini che abbiamo usato a questo proposito (lotteria e roulette russa) non intendono affatto criticare questo metodo di assegnazione e tantomeno si riferiscono ai criteri di giudizio del singolo giudice. Servono solo a sottolineare il dato di fatto della marcatissima aleatorietà che ne deriva sia nei tempi di giudizio sia nei criteri con cui vengono giudicate fattispecie statisticamente identiche.
La pluralità degli orientamenti giurisprudenziali è un valore positivo, quando serve a correggere un orientamento dominante, sostituendolo con un altro orientamento dominante migliore. Ma se – particolarmente nella materia del lavoro – dovesse risultare che la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali è il puro e semplice effetto, stabile nel tempo, dell’orientamento pro-business o pro-labor di ciascun singolo magistrato, allora occorrerebbe chiedersi se non esistano tecniche normative migliori per proteggere la sicurezza economica e professionale dei lavoratori.
Al cittadino interessa l’effetto reale delle norme, non l’effetto che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero avere. Il nostro articolo voleva solo sollevare un dubbio. Ossia che l’attuale disciplina generi risultati troppo aleatori per essere accettabili, proprio in considerazione del rango costituzionale degli interessi in gioco. Abbiamo provato semplicemente a “dissotterare” il problema, perché se ne possa discutere con piena cognizione di causa. E anche con quella attenzione alla trasparenza sui dati che costituisce un principio fondamentale di democrazia oggi sancito e precisato dalla legge n. 15/2009 e dall’art. 14 del Collegato-Lavoro 2010.
Proprio per questo consideriamo estremamente positivo il fatto che, per la prima volta nel nostro Paese, gli uffici giudiziari dei tre più importanti Tribunali italiani abbiano applicato integralmente questo principio, consentendo concretamente la ricerca di cui stiamo discutendo e, in particolare a Roma, sperimentazioni innovative finalizzate ad analizzare e risolvere questi problemi. Auspichiamo che questo esempio sia seguito da tutti gli altri uffici giudiziari, perché l’indispensabile e urgente perseguimento della maggiore efficienza della giustizia in Italia, a cui in primo luogo i magistrati tengono, passa anche attraverso questa scelta.
KKK