UNA LETTRICE SOSTIENE CHE IL DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI VIGILI URBANI PREVARREBBE SU QUALSIASI LORO DOVERE DI SERVIZIO
Messaggio pervenuto il 29 febbraio 2012, in riferimento al mio commento a una notizia comparsa sul Corriere della Sera del 23 febbraio – Segue una nota tecnica di Sylvia Kranz, nella quale vengono chiariti i termini della questione
Egregio senatore,
finché lei milita in un partito che si chiama Partito Democratico non può permettersi di attaccare il diritto sindacale, come ha fatto con il suo commento sull’assemblea dei vigili urbani. Anche i vigili sono lavoratori, come tutti gli altri; e hanno il loro sacrosanto diritto di assemblea come tutti gli altri. Senza contare che non ci sono solo loro ma anche la polizia e i carabinieri. Le maestre dell’asilo avrebbero potuto chiamare il 113, e sarebbero state subito accontentate. […]
P.B.
LLL
LA NOTA TECNICA DI SYLVIA KRANZ
Caro Pietro,
ho letto con stupore la notizia riportata nel tuo sito del mancato intervento della Polizia Municipale di Milano in un asilo del quartiere preso di mira da un uomo visibilmente alterato lo scorso 23 febbraio. E lo stupore si é mutato in incredulità leggendo la replica della signora PB. Non essendosi ella qualificata non é possibile valutare il suo grado di conoscenza dei diritti sindacali del personale dipendente da Enti Locali e dei diritti dei cittadini.
Parto dalla situazione riportata nell’articolo del Corriere della Sera da te citato. Nella scuola materna comunale di un quartiere di Milano alcune insegnanti si sono trovate di fronte un individuo che aveva comportamenti minacciosi e che appariva in uno stato visibilmente alterato: si trattava dunque di una emergenza in cui più persone cui erano affidati diversi bimbi in tenera età si sono trovate in stato di pericolo ed erano bisognose di protezione immediata. Si trattava di garantire azioni di cosiddetto pronto intervento. Alla richiesta di aiuto da parte di una delle insegnanti, accorsa al presidio di Polizia Municipale del quartiere, posto di fronte alla scuola materna. sarebbe stata opposta l’impossibilità di effettuare l’intervento in quanto il personale era impegnato in una assemblea sindacale.
Quanto accaduto e riportato dalla stampa, se comprovato, è sicuramente frutto di una prevaricazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro che disciplina le prerogative sindacali dei dipendenti di tutte le pubbliche Amministrazioni, ivi compreso il Comune di Milano (CCNQ del 7 agosto 1998), al comma 6 dell’art. 2 dispone “Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.”
L’art. 2, comma 2, al punto 12 del Accordo nazionale sui servizi minimi essenziali del 19/9/2002 per il comparto Regioni ed Autonomie Locali tra gli altri indica la Polizia Municipale tra i servizi minimi essenziali da garantirsi in caso di sciopero ed, in virtù del richiamo del sopra citato CCNQ, anche nel caso di assemblea. In tale accordo in particolare si dispone che é obbligatorio garantire da parte del servizio di polizia municipale mediante un nucleo di personale adeguato le seguenti prestazioni minime essenziali:
a. attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b. attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;
c. attività di pronto intervento;
d. attività della centrale operativa;
e. vigilanza casa municipale;
f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve.
Deve quindi dedursi che l’omissione di un cosiddetto “pronto intervento” in quella vicenda costituisce abuso di diritti e omissione di atto d’ufficio. Qualora il Comandante della Polizia Municipale abbia autorizzato l’assemblea senza preoccuparsi di garantire i servizi minimi essenziali individuando le unità di personale che avrebbe dovuto astenersi dal partecipare all’assemblea ne deve rispondere quantomeno sotto il profilo disciplinare e nella specifica situazione verificatasi, a mio modesto avviso, anche penale.
Qualora il Comandante avesse disposto l’individuazione di tale personale e questo abbia omesso di intervenire saranno queste unità di personale che dovranno rispondere della mancanza disciplinare, della disubbidienza all’ordine scritto impartito e dell’omissione di atti d’ufficio.
I diritti e le prerogative sindacali cui si riferisce la signora PB sono da salvaguardarsi ma cedono di fronte ai diritti dei cittadini.
In particolare in situazioni di minaccia grave, vera o presunta, alla sicurezza di adulti e bambini.
Possono soltanto ringraziare il sangue freddo delle insegnanti e il fatto che “casualmente” non abbiamo avuto vittime.
Sylvia Kranz
(Dirigente Ufficio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro – Sede Comune capofila Cesena).
KK