NUMEROSI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO RIGUARDO AL CONTENUTO DEI DECRETI CHE DOVRANNO ESSERE EMANATI IN CONSEGUENZA DELLA DELEGA LEGISLATIVA CONFERITAGLI DALLA LEGGE SU TRASPARENZA E VALUTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Ordini del giorno approvati dal Senato e/o accolti dal Governo nella seduta antimerdiana del Senato del 25 febbraio 2009
A.S. 847-B
Art. 1
ORDINE DEL GIORNO
in riferimento all’articolo 1
(in sostituzione dell’emendamento 1.2)
Il Senato,
considerato che il principio contrattualistico deve rimanere quello cui fondamentalmente si ispira l’intero sistema di regolazione di rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici,
impegna il Governo
ad operare affinché gli organi deputati alla contrattazione collettiva nel settore pubblico esercitino tale loro funzione secondo i criteri di rigore e buona amministrazione necessari per ridurre al minimo, nei campi concorrenti, l’intervento legislativo, anche all’esito del monitoraggio di cui all’art. 3, comma 2, lettera c.
BIANCO, ICHINO, TREU, INCOSTANTE
A.S. 847-B
Art. 2
ORDINE DEL GIORNO
(In sostituzione dell’emendamento n. 2.5)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,
premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un’ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
impegna il Governo
ad applicare, in sede di esercizio della delega legislativa, il principio della trasparenza totale, di cui all’articolo 4, comma 7, in modo tale che sia consentita e resa effettiva l’accessibilità diretta, anche mediante i siti internet delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valutazioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe.
ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE
A.S. 847-B
Art. 3
ORDINE DEL GIORNO
(In sostituzione dell’emendamento n. 3.6.)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,
premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un’ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
impegna il Governo
a disporre, in sede di esercizio della delega legislativa, affinché i dirigenti delle strutture pubbliche nelle quali si registrino eccedenze di organico siano effettivamente vincolati ad attivare le necessarie procedure di mobilità per l’eliminazione di tali situazioni irregolari.
TREU, ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO
A.S. 847-B
Art. 4
ORDINE DEL GIORNO
(In sostituzione dell’emendamento n. 4.11.)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,
premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un’ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
impegna il Governo
ad esercitare la delega legislativa in modo tale che, in sede di scelta dei membri dell’organo collegiale di cui al comma 2, lettera f), sia attribuito il debito rilievo al criterio dell’esperienza pluriennale acquisita in organi indipendenti di valutazione della produttività ed efficienza di amministrazioni pubbliche e private, e in particolare dell’esperienza acquisita in Paesi stranieri dove la cultura della valutazione ha radici più profonde ed è maggiormente progredita.
ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE, TREU
A.S. 847-B
Art. 4
ORDINE DEL GIORNO
(In sostituzione dell’emendamento n. 4.9)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,
premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un’ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
impegna il Governo
ad esercitare la delega legislativa in modo tale da assicurare l’immediata e più efficace responsabilizzazione dei dirigenti degli enti investiti da diffida giudiziale circa la sollecita ottemperanza della diffida medesima, anche mediante la predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio per i casi di inottemperanza, parziale o totale.
INCOSTANTE, TREU, BIANCO, ICHINO
A.S. 847-B
Art. 6
ORDINE DEL GIORNO
(In sostituzione dell’emendamento n. 6.2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,
premesso che, al fine di riconoscere la specificità della prestazione professionale del personale dirigente medico, l’articolo 6, comma 2, lettera p), prevede l’esclusione della dirigenza del Servizio sanitario nazionale dall’ambito di applicazione della disposizione che prescrive che una componente non inferiore al 30 per cento della retribuzione dei pubblici dirigenti sia legata al risultato;
considerato che tale esclusione corrisponde all’esigenza di riconoscere e tutelare la peculiare e specifica natura della prestazione professionale del personale dirigente medico
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega legislativa, ad applicare la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera p), riconoscendo la prevista esclusione al solo personale dirigente medico e dunque a ricomprendere i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale nell’ambito di applicazione della disciplina sulla componente variabile della retribuzione.
ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE, TREU