QUALE TRATTAMENTO PER IL LAVORATORE LICENZIATO, SECONDO IL PROGETTO FLEXSECURITY

PERCHÉ L’IMPRESA PUÒ ACCOLLARSI IL COSTO DELLA SICUREZZA ECONOMICA E PROFESSIONALE DEL LAVORATORE CHE PERDE IL POSTO E COME SI PUÒ COMPENSARE QUESTO MAGGIOR ONERE

Lettera al Direttore del Messaggero pubblicata il 1° novembre 2011, inviata per rettificare alcune notizie insatte comparse sullo stesso quotidiano il giorno prima

Caro Direttore,
sul “Messaggero” di oggi, a pagina 2, il servizio sui contenuti del mio progetto di riforma del diritto del lavoro contiene alcune imprecisioni circa il trattamento dovuto al lavoratore licenziato per motivi economici od organizzativi. Questo trattamento, secondo il disegno di legge n. 1873, che ho presentato con altri 54 senatori nel 2009, è composto dagli elementi che seguono: a) un preavviso pari a un mese per anno di anzianità di servizio, con un massimo di dodici mesi, con diritto di scelta del lavoratore di godere del preavviso lavorando, fino a un massimo di sei mesi (per il resto sarà una “indennità di preavviso”); b) una indennità di licenziamento pari a un mese per anno di anzianità di servizio, dalla quale deve però essere detratto quanto percepito dal lavoratore a titolo di preavviso (questo è il punto che è sfuggito al vostro redattore): per esempio, il lavoratore che abbia quindici anni di anzianità ha diritto a un preavviso di dodici mesi (di cui metà godibile continuando a lavorare), più tre mesi ulteriori di indennità di licenziamento; c) il lavoratore che abbia compiuto due anni di anzianità ha inoltre diritto a stipulare con l’impresa che lo licenzia un contratto di ricollocazione, che lo obbliga a cooperare per il proprio collocamento al lavoro, ma al contempo gli garantisce, oltre ai servizi di outplacement e di riqualificazione mirata, anche un trattamento complementare di disoccupazione per un periodo pari all’anzianità maturata dal 25mo mese di servizio in poi: 90 per cento dell’ultima retribuzione per il primo anno di disoccupazione, 80 per il secondo anno, 70 per il terzo. Il primo anno costerà poco all’impresa, perché già l’Inps paga un’indennità di disoccupazione robusta (80 per cento per un anno nel settore industriale); costerà molto di più nel secondo anno e nel terzo. Questo costituirà un potente incentivo economico affinché l’impresa attivi i servizi di outplacement e di riqualificazione mirata migliori, in modo da ricollocare tutti i lavoratori licenziati entro il primo anno. Il costo dei servizi di outplacement e di riqualificazione mirata possono e devono essere integralmente coperti dalle Regioni, anche con i contributi del Fondo Sociale Europeo.
Ringrazio per l’ospitalità e porgo i migliori saluti
 Pietro Ichino

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