UN MODO BUONO DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO, CHE PUÒ APRIRE LA STRADA AL VARO DI UN TESTO UNICO DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO SNELLO, COMPRENSIBILE PER TUTTI E SOPRATTUTTO APPLICABILE DAVVERO A TUTTI I LAVORATORI IN POSIZIONE DI DIPENDENZA DALL’AZIENDA
Traccia di contratto suscettibile di essere stipulato validamente, a norma dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, con efficacia per tutti i rapporti di lavoro qualificabile come “dipendente” sulla base degli elementi distintivi del carattere continuativo della prestazione, della monocommittenza e del livello di reddito medio-basso – Il testo dell’accordo è integrato dall’Allegato A, redatto sul modello delineato nel disegno di legge n. 1873/2009 – È disponibile su questo sito anche una bozza di accordo aziendale tendente all’applicazione della sola nuova disciplina dei licenziamenti secondo il “progetto flexsecurity” delineato nel disegno di legge n. 1481/2009
ACCORDO AZIENDALE
DISCIPLINA UNICA SEMPLIFICATA PER TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
Oggi, ….. …………………… 2011, tra la S.p.A. ******** (da qui in poi: “l’impresa”), in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
il sig. ………………………………………., dipendente dell’impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********-Cgil, [e/o]
il sig. ………………….. …………………….., dipendente dell’impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********-Cisl, [e/o]
il sig. ………………….. ……………………., dipendente dell’impresa e rappresentante sindacale aziendale per la ********- Uil
premesso
– che, visto l’accordo interconfederale 28 giugno 2011, il quale ammette la contrattazione aziendale su tutte le materie ad essa riservate dall’accordo interconfederale stesso, dal contratto collettivo nazionale di settore, o dalla legge, e visto altresì l’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, le Parti concordano sull’opportunità di dettare una nuova disciplina organica e al tempo stesso semplificata per tutti i rapporti di lavoro dipendente, in funzione del superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, del miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro soprattutto in riferimento ai nuovi assunti, della promozione di un’organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana, dell’incremento della produttività e corrispondentemente degli standard di trattamento nell’impresa, dell’incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, della migliore protezione dei lavoratori che dovessero perdere il posto, nonché dell’introduzione di forme nuove di partecipazione dei lavoratori nell’impresa;�
– che l’Impresa è titolare di un’azienda esercente attività di fornitura di lavoro temporaneo, nonché di servizi di collocamento e di outplacement, che occupa ………. dipendenti distribuiti in ………..unità produttive dislocate in diverse parti d’Italia;
– che di tutti gli iscritti a sindacati presenti in azienda, … risultano iscritti alla …………..-Cisl, … risultano iscritti alla ……………..-Uil, e … risultano iscritti alla …………….-Cgil;
– che pertanto i sottoscritti rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti a un sindacato in azienda, a norma del § 5 del già menzionato accordo interconfederale 28 giugno 2011;
– [nel caso in cui si adotti la versione B dell’articolo 1] che tuttavia le parti concordano circa l’opportunità di sottoporre il presente accordo aziendale, stante la sua portata fortemente innovativa, anche alla consultazione di tutti i dipendenti dell’azienda, condizionandone l’efficacia all’approvazione da parte della maggioranza dei votanti;
si conviene quanto segue
Articolo 1 – Nuovo sistema di protezione per i nuovi rapporti di lavoro
1. VERSIONE A – La normativa contenuta in questo accordo si applica ai nuovi rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze dell’impresa dalla data di ratifica di questo accordo mediante il referendum di cui all’articolo **.
1. VERSIONE B – La normativa contenuta in questo accordo si applica a tutti i rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze dell’impresa prima e dopo la ratifica di questo accordo mediante il referendum di cui all’articolo **.
Articolo 2 – Nozione di lavoratore dipendente
1. Ai fini di questo accordo si considera prestatore di lavoro dipendente il lavoratore subordinato, nonché il lavoratore autonomo che presti la propria attività per l’impresa in modo continuativo, traendone più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a) la retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo superi i 40.000 euro;
b) il collaboratore autonomo sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.
2. Il requisito di cui al comma 1, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui l’impresa non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione può consistere, alternativamente,
a) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;
b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all’anno precedente.
3. L’insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al comma 1 determinano, rispettivamente, l’insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall’inizio dell’anno fiscale successivo.
Articolo 3 – Unificazione e semplificazione della disciplina applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente
1. Tutti i rapporti di lavoro rientranti nella nozione di lavoro dipendente di cui all’articolo 2 sono assoggettati alla disciplina contenuta nel Codice del lavoro semplificato facente parte di questo contratto aziendale come Allegato A.
2. La disciplina contenuta nel Codice del lavoro semplificato si intende come comprensiva e sostitutiva della normativa di fonte legislativa o regolamentare vigente di fonte nazionale, in quanto essa disciplini in modo difforme le stesse materie.
Articolo 4 – Parificazione del costo orario del lavoro
1. Salva la necessaria pluralità delle figure contrattuali necessarie in relazione alle diverse esigenze cui i rapporti di lavoro devono rispondere, in riferimento all’estensione o alla collocazione temporale della prestazione, agli eventuali contenuti formativi, all’eventuale contitolarità solidale della prestazione, o ad altre aspetti che possono assumere legittimo rilievo, le parti si danno reciprocamente atto dell’intendimento che le accomuna di pervenire al superamento di ogni differenza di ordinamento applicabile, nell’ambito del lavoro dipendente come definito nell’articolo 3. In attesa che la legislazione statuale disponga la parificazione dell’aliquota contributiva per tutte le specie di lavoro dipendente, le parti convengono che, ferma restando l’applicabilità dell’intera disciplina contenuta nel Codice del lavoro semplificato di cui all’articolo 3, qualora l’assunzione di un lavoratore dipendente avvenga mediante un tipo legale di contratto per il quale sia prevista una aliquota contributiva inferiore rispetto a quella generalmente applicabile al lavoratore subordinato, la differenza di contribuzione sarà pagata dall’impresa al lavoratore in forma di “indennità per la sperequazione contributiva”, in aggiunta alla retribuzione normale.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5 – Procedura di ratifica dell’accordo aziendale
1. Entro 30 giorni dalla sigla di questo accordo, esso verrà sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell’impresa. Esso sarà sottoscritto a titolo definitivo solo a seguito dell’approvazione espressa dai lavoratori mediante voto segreto, a maggioranza dei voti validi.
Articolo 6 – Controllo bilaterale sull’applicazione dell’accordo
1. L’impresa si impegna a fornire semestralmente alle rappresentanze sindacali aziendali una relazione dettagliata su�
a) le assunzioni di personale dipendente, con indicazione della qualifica, mansione, livello retributivo iniziale e inquadramento dello stesso;
b) le cessazioni di rapporto di lavoro dipendente, siano esse dovute a recesso del prestatore o dell’impresa;
c) in riferimento al personale dipendente nei confronti del quale l’impresa abbia esercitato la facoltà di recesso per motivi economici, tecnici od organizzativi, la relazione semestrale conterrà tutte le informazioni rilevanti sul trattamento economico riservato a detto personale e, laddove si sia attivato il contratto di ricollocazione, sulle modalità di svolgimento dello stesso e relativi esiti.
2. Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per l’esame degli eventuali problemi sorti in relazione all’applicazione del Codice del Lavoro semplificato. Ciascuna di esse si impegna a esaminare con spirito costruttivo e cooperativo le richieste di modifica avanzate dalla controparte.
3. Le eventuali modifiche del Codice del Lavoro semplificato potranno essere negoziate in quella sede, secondo le procedure e i criteri fissati dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Articolo 7 – Durata di questo contratto aziendale – Effetti della cessazione
1. Il contratto ha durata di quattro anni dalla data della ratifica di cui all’articolo precedente, con rinnovo tacito per altri quattro anni, salvo disdetta entro sei mesi prima della scadenza. La stessa regola si applicherà alle scadenze quadriennali successive.
2. Nel caso di mancato rinnovo a una scadenza, i rapporti di lavoro dipendente costituiti fino a quella scadenza continuano a essere regolati da questo contratto fino alla loro cessazione e alla cessazione dell’eventuale contratto di ricollocazione conseguente.
Articolo 8 – Risoluzione delle controversie circa la costituzione o lo svolgimento del contratto di ricollocazione
1. Il titolare di un contratto di ricollocazione di cui all’articolo 7, qualora ritenga che il contratto stesso non sia eseguito dalla controparte in modo corretto, può, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro, attivare la procedura arbitrale di cui a questo articolo.
2. La parte interessata o il suo legale chiede alla controparte con atto scritto l’apertura della procedura arbitrale nominando il proprio arbitro di parte e precisando le proprie doglianze e richieste. La controparte è tenuta a nominare il proprio arbitro di parte entro una settimana dal ricevimento della comunicazione suddetta, dandone comunicazione scritta alla parte attrice. Entro una settimana da quest’ultima comunicazione i due arbitri si accordano per la nomina del terzo arbitro. Decorso inutilmente tale termine, la parte più diligente chiede al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente la nomina del terzo arbitro e la fissazione dell’equo compenso dovutogli. Tale nomina può essere chiesta anche nel caso in cui la parte convenuta non abbia comunicato tempestivamente la nomina del proprio arbitro. Il compenso è corrisposto al terzo arbitro in via anticipata dall’impresa.
3. Il collegio decide entro trenta giorni dalla sua costituzione applicando principi e regole definiti da questo accordo aziendale, senza altro vincolo procedurale che quello del corretto contraddittorio. Il lodo dispone anche sulle spese.