CORRIERE DI BOLOGNA: L’ARTICOLO 8 DELLA MANOVRA SERVE SOPRATTUTTO AGLI AVVOCATI

LA NUOVA NORMA IN MATERIA DI LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI SARÀ POCO UTILE ANCHE PER LE IMPRESE PIÙ SPREGIUDICATE, PERCHÉ ESSE NON POTRANNO MAI FARE AFFIDAMENTO SULLA TENUTA NEL TEMPO DEI CONTRATTI AZIENDALI IN DEROGA STIPULATI IN BASE AD ESSA

Intervista a cura di Pierpaolo Velonà, pubblicata su il Corriere di Bologna il 6 settembre 2011 – In argomento v. anche la mia intervista pubblicata su il Messaggero il 5 settembre 2011

 
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La Cgil sciopera contro l’articolo 8 della manovra. Ma secondo il testo del governo le intese devono essere comunque “sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali”. Vuol dire che, nei territori come Bologna dove gli iscritti sono quasi tutti della Cgil, anche con l’articolo 8 la situazione rimarrà invariata?
Se è per questo, anche Cisl e Uil hanno preannunciato che non firmeranno mai deroghe allo Statuto dei lavoratori. Il problema potrebbe porsi nelle aziende di piccole dimensioni o comunque non sindacalizzate, dove l’impresa potrebbe favorire il nascere di rappresentanze sindacali, diciamo così, atipiche. Ma la realtà è che saranno le imprese per prime a non essere interessate ad avvalersi di questa norma.

Perché?
Perché è scritta così male, che i contratti aziendali in deroga non daranno mai alcuna garanzia di superare la verifica giudiziale con un minimo grado di sicurezza. È del tutto oscuro il criterio che dovrà applicarsi per la verifica di rappresentatività del sindacato stipulante; ed è nebulosissimo anche il concetto di “contratto finalizzato alla maggiore occupazione” o “alla qualità dei rapporti di lavoro”. Norme scritte così possono soltanto alimentare il contenzioso, ma non servono né ai lavoratori, né alle imprese.

Può spiegare meglio?
Immaginiamo che un lavoratore licenziato chieda in giudizio l’applicazione dell’articolo 18, e che l’impresa si opponga, mostrando che il contratto aziendale ha previsto la disapplicazione dell’articolo 18. Il lavoratore potrà eccepire che il sindacato stipulante non era effettivamente rappresentativo e comunque non rappresentava lui e non poteva rappresentarlo, oppure che il contratto non ha prodotto aumento di occupazione, oppure che esso non è davvero finalizzato al miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro, bensì al loro peggioramento. La probabilità che un giudice del lavoro accolga almeno una di queste eccezioni sarà sempre molto elevata. Inoltre, ogni contratto aziendale è soggetto a essere disdetto dal sindacato che lo ha stipulato; oppure, se è un contratto a termine, può non essere rinnovato alla scadenza. Come si fa a far dipendere l’applicazione di una legge dello Stato da circostanze così volatili?

Vuole dire che l’articolo 8 non introdurrà di fatto cambiamenti importanti nel mercato del lavoro?
Sì, voglio dire proprio questo. Sarà un altro buco nell’acqua di questo Governo, come lo è stato il Collegato Lavoro dello scorso anno. Anche contro quello si è gridato allo “svuotamento dello Statuto dei Lavoratori”, ma poi non è accaduto assolutamente nulla, perché anche quella è una legge scritta in modo tecnicamente del tutto inadeguato. La realtà è che per questa materia è troppo complessa e delicata perché la sua riforma possa essere delegata alla contrattazione aziendale. Occorre un disegno organico, e un legislatore che se ne assuma in prima persona la responsabilità.

A Bologna, il segretario della Cgil Danilo Gruppi dice che il presidente di Unindustria Vacchi non può essere d’accordo con la Marcegaglia e intrattenere allo stesso tempo buone relazioni con i sindacati, come qui era tradizione. E ha aggiunto che la Cgil è pronta a “scatenare l’inferno” se l’articolo 8 non sarà ritirato. Crede che i rapporti tra sindacato e industriali siano destinati a guastarsi?
Non avrebbe senso che si guastassero a causa di questa norma. Perché, ripeto, questa norma non avrà alcun seguito apprezzabile nelle imprese sindacalizzate; e anche nelle altre, a conti fatti saranno le imprese stesse a guardarsi bene dall’utilizzarla: i contratti aziendali in deroga stipulati sulla base di una norma come questa non possono dare alcuna certezza all’azienda che li stipula. Possono servire solo a ingrassare gli avvocati: glielo dice un avvocato.

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