LA BERTONE È DIVERSA DA MIRAFIORI?

ALLA EX BERTONE, LA FIOM HA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA FRA GLI ISCRITTI AL SINDACATO – UN SUO NO ALL’ACCORDO AVREBBE VOLUTO DIRE L’ADDIO AL PROGETTO DI RILANCIO DELLO STABILIMENTO

Articolo di Fabiano Schivardi, pubblicato su lavoce.info il 6 maggio 2011 – In argomento leggi anche, su questo sito, la mia intervista alla Stampa del 4 maggio 2011

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NUOVO CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO E “STATUTO DEI LAVORI”

UNA ESPOSIZIONE COMPLETA DELLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, IVI COMPRESA LA NUOVA MATERIA DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA

Le diapositive utilizzate per la presentazione dei miei interventi introduttivi al Convegno su Nuovo Codice del Lavoro semplificato e Statuto dei lavori – Le prospettive di riforma del nostro diritto del lavoro e delle relazioni industriali, promosso dalla Camera Civile di Cremona, 9 maggio 2011

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LE RAGIONI (E IL TORTO) DELLA CISL

NEGLI ULTIMI 60 ANNI IN TUTTI I CASI IN CUI VI È STATA CONTRAPPOSIZIONE SU QUESTIONI CRUCIALI TRA CGIL E CISL, ERA QUEST’ULTIMA AD AVERE RAGIONE – MA ULTIMAMENTE LA CISL HA SBAGLIATO RIFIUTANDO UN INTERVENTO LEGISLATIVO SU RAPPRESENTANZA E CONTRATTAZIONE

Articolo pubblicato sul Corriere della Sera, nella rubrica Lettera sul lavoro, il 6 maggio 2011 – A seguito di questo articolo ho ricevuto, dall’interno della Cgil, alcuni cortesi inviti a trasferire la mia iscrizione alla Cisl: sono on line  due di quei messaggi con una mia risposta – In argomento leggi anche il mio editoriale Il falso fa più male dei candelotti, pubblicato sul Corriere della Sera il 7 ottobre 2010

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LA STAMPA: PARLARE DI RICATTO SIGNIFICA RIFIUTARE IL PRINCIPIO DEL CONTRATTUALISMO

UN SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI ISPIRATO AL CONTRATTUALISMO IMPLICA SEMPRE LA POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO NON VENGA STIPULATO: CIASCUNA DELLE PARTI CORRE IL RISCHIO CHE L’ALTRA RIFIUTI L’ACCORDO

Intervista a cura di Marco Alfieri e Tonia Mastrobuoni, pubblicata su la Stampa il 4 maggio 2011

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CHE COSA E’ DISCRIMINAZIONE ANTISINDACALE E CHE COSA NO

L’APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO E NON DI UN ALTRO, IN OTTEMPERANZA A UNA SCELTA COMPIUTA DAL LAVORATORE, COSTITUISCE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ SINDACALE: LA DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO CHE NE CONSEGUE NON PUO’ DUNQUE ESSERE QUALIFICATA COME DISCRIMINAZIONE ANTISINDACALE

Il Tribunale di Torino, in una sentenza del 26 aprile 2011, ha ritenuto che i lavoratori non iscritti a Cisl e Uil abbiano il diritto di rifiutare l’applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato nel 2009 senza la Cgil, considerando ancora applicabile quello del 2008 firmato da tutti e tre i sindacati (affermazione corretta, che ripete quanto deciso anche dal Tribunale di Modena); ma ha poi stabilito pure l’obbligo per l’impresa di corrispondere anche a questi lavoratori dissenzienti l’aumento retributivo disposto dal secondo contratto, sostenendo che si sarebbe configurata altrimenti una “discriminazione antisindacale” ai danni dei lavoratori dissenzienti – Nel paragrafo che segue, estratto dal mio trattato su Il contratto di lavoro (Giuffrè, Milano, 2000, pp. 160-165), spiego perché le sentenze come questa torinese, a mio avviso, sono nettamente sbagliate

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ADN-KRONOS: LA BATTAGLIA DELLA FIOM CONTRO IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 2009 E GLI ACCORDI FIAT

UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA SULLA QUESTIONE DEI LIMITI DI EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI METALMECCANICI DEL 2008 E DEL 2009 PONE IN EVIDENZA LA NECESSITA’ URGENTE DI REGOLE CHIARE SU RAPPRESENTANZA SINDACALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Intervista a cura di Fabio Paluccio, pubblicata on line dall’Agenzia Adn Kronos il 27 aprile 2011, ma solo in parte per motivi di spazio – V. anche il testo della sentenza del Tribunale di Modena cui l’intervista si riferisce – In argomento v. inoltre il mio scritto del 2000 su Che cosa è discriminazione antisindacale e che cosa no

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MIRAFIORI, POMIGLIANO E L’ARTICOLO 2112

PIENAMENTE LEGITTIMI NELLA PARTE IN CUI DETTANO LA NUOVA DISCIPLINA ECONOMICA E NORMATIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO, GLI ACCORDI FIAT DELLO SCORSO ANNO PRESENTANO INVECE UN ASPETTO CRITICO NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA CONTENUTA IN UNA DIRETTIVA EUROPEA E NELL’ARTICOLO 2112 DEL CODICE CIVILE

In attesa della decisione del giudice del lavoro sul ricorso che – secondo quanto annunciato – verrà probabilmente presentato dalla Fiom-Cgil nei giorni prossimi, riporto qui di seguito la seconda parte della mia risposta all’intervento di Luigi Mariucci del 29 dicembre 2010, nel dibattito sugli accordi di attuazione del piano industriale concordato nei mesi precedenti dalla Fiat con Cisl, Uil, Ugl e Fismic per gli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano

[…]
   2. – Quanto alla clausola dell’accordo di Mirafiori cui L.M. accenna nella parte finale del suo intervento, volta a escludere l’applicabilità della disciplina del trasferimento d’azienda,
   – la Fiat giustifica quella clausola sostenendo che in questo caso non si verifica un trasferimento d’azienda, dal momento che tutta la nuova strumentazione produttiva, con gli ingentissimi investimenti necessari, sarà fornita dalla newco, ovvero la società che assume i lavoratori;
   – d’altra parte, un’ulteriore clausola dell’accordo garantisce comunque ai lavoratori il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa e di tutti i diritti già maturati nel precedente rapporto di lavoro;
   – nel caso di ricorso della FIOM in sede giudiziale, la tesi della Fiat potrebbe essere disattesa da un giudice del lavoro, il quale (rifacendosi soprattutto a un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia di europea) ritenesse che comunque vi sia trasferimento di azienda per il solo fatto che la nuova impresa assume tutti o la maggior parte dei dipendenti della vecchia impresa; una decisione giudiziale in questo senso avrebbe però soltanto l’effetto di obbligare la Fiat ad esperire la procedura di consultazione sindacale preventiva (coinvolgendo in essa anche la Fiom) e riconoscere la continuità di tutti i rapporti di lavoro, ma – per il motivo detto sopra – non avrebbe effetti sul trattamento economico dei lavoratori.

PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI ITALIANE DOPO GLI ACCORDI FIAT

LE QUESTIONI SUL TAPPETO IN TEMA DI RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA, DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA – E I PROGETTI PER RISOLVERLE

Relazione introduttiva al seminario promosso da Convenia, Milano-Roma, 8-14 aprile 2011

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GUIDELINES FOR A COMPREHENSIVE REFORM OF THE COLLECTIVE BARGAINING SYSTEM IN SPAIN

LA SPAGNA PUNTA ALLA RIFORMA DELLA CONTRATTAZONE COLLETTIVA PER RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE FLESSIBILITA’ E RISPONDERE PIU’ ADEGUATAMENTE ALLE SFIDE ATTUALI DEL MERCATO DEL LAVORO, ALLINEANDOSI COSI’ AGLI STANDARD EUROPEI

Un gruppo di 14 economisti spagnoli ha recentemente presentato una proposta di riforma della contrattazione collettiva, che dovrebbe completare la riforma inaugurata nel settembre del 2010 e raggiungere un primo accordo questa settimana in un incontro con le parti sociali, cui parteciperà anche il Primo ministro – Segue la presentazione in inglese della riforma

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LO SCIOPERO DEL VENERDI’

LA SETTIMANA SCORSA CISL, UIL E UGL SI SONO PRONUNCIATE A FAVORE DI UNA DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEI TRASPORTI PUBBLICI BASATA SUL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA SINDACALE: LA SOLUZIONE PROPOSTA NEL MIO DISEGNO DI LEGGE N. 1409, DEL FEBBRAIO 2009 – IL GOVERNO, DAL CANTO SUO,  CHIEDE AL PARLAMENTO UNA DELEGA LEGISLATIVA, CIOE’ MANO LIBERA: UNA SOLUZIONE ISTITUZIONALMENTE MACCHINOSA E POLITICAMENTE PERICOLOSA, CHE E’ POSSIBILE EVITARE SE TUTTI GLI INTERESSATI FANNO LA LORO PARTE E L’OPINIONE PUBBLICA FA SENTIRE LA PROPRIA VOCE

Editoriale per la Newsletter n. 143, 14 marzo 2011

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