DOPO DUE ANNI E MEZZO DI SOSPENSIONE, L’ITER DEL DISEGNO DI LEGGE È RIPRESO CON I LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO, CHE HA LICENZIATO PER LA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO QUESTO ARTICOLATO LEGISLATIVO
Testo unificato dei disegni di legge (Castro e altri n. 803/2008, Treu e altri n. 964/2008, Bonfrisco e altri n. 1307/2009, Adragna n. 1531/2009, Lannutti e altri n. 2572/2011), approvato dal Comitato ristretto incaricato della redazione dalla Commissione Lavoro del Senato il 23 febbraio 2012 – La discussione e approvazione del provvedimento è nel calendario della Commissione per il 28 febbraio 2012 – Il problema della copertura finanziaria è stato risolto provvisoriamente con il meccanismo delineato nel combinato disposto del secondo comma dell’articolo 1 e dell’articolo 5, al solo fine di rendere procedibile l’iter del disegno di legge; ma vi è ragione di confidare che il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e quello dell’Economia troveranno una copertura più congrua, che consenta un accesso ai benefici fiscali meno macchinoso – È disponibile su questo sito anche la prima versione di questo testo unificato, che avevo redatto in qualità di relatore sugli stessi disegni di legge e presentato alla Commissione nel maggio 2009 – In argomento v. inoltre la mia Lettera sul lavoro pubblicata dal Corriere della Sera il 12 agosto 2010
DISEGNO DI LEGGE
Testo unificato come emendato dal Comitato ristretto
incaricato dalla Commissione Lavoro del Senato,
in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa – 23 febbraio 2012
Articolo 1
Contenuto del contratto istitutivo
1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una delle forme seguenti di coinvolgimento dei lavoratori:
a) obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 per le Società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48 per le Società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d’impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
b) procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l’inquadramento, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa;
f) partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;
g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati;
h) partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell’articolo 3;
i) accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.
2. Le forme di partecipazione di cui al comma precedente, lettere e), g), ed i) sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell’articolo 5, secondo modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro dello Sviluppo economico.
Articolo 2
Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo
1. Il contratto istitutivo di cui all’articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nell’unità produttiva.
2. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, si applicheranno i criteri stabiliti dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Articolo 3
Consigli di sorveglianza
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all’articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella Società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
Articolo 4
Partecipazione azionaria dei lavoratori
1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.
4. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell’articolo. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.
Articolo 5
(Copertura finanziaria)
1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese pari a 100 milioni di euro.
2. Al relativo onore pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
gg